Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Ultima modifica 17 aprile 2023

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3.1.x) Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Estratto vigente regolamento comunale tassa rifiuti (TARI)

- art. 27 -

Riscossione

  • 1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello unificato, di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997, n.241 o attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82 (Pago-Pa)
  • 2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la Tassa sui Rifiuti (Tari) ed il Tributo Provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’articolo 7 della Legge n. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella Delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall’Autorità. In particolare è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione
  • 3. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi,inbaseaquantoprevistodalcomma166,articolo 1,dellaLegge27dicembre2006,n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo
  • 3-bis. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata con pagamento rateale con cadenza bimestrale. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in 30 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione
  • 4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a Euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predettoimporto
  • 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguagliocompensativo
  • 6. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo tributario, come previsto nel regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07 luglio 2020

- art. 27-bis -

Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

  1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 27:
    1. Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico
    2. A ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri utilizzati dall’Ufficio Servizi Sociali e segnalati da quest’ultimo
    3. qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione messi negli ultimi due (2) anni
  2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a  venti (20) euro
  3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione
  4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
    1. Degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea
    2. Degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato

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